modifichealcodiceIl testo approvato alla Camera e ora in via di definitiva approvazione al Senato ha soppresso la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai Giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono ricorrere termini liberi non maggiori di 30 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia. Diventano 60  se si trova all'estero. Però sono state approvate alcune importanti novità.

È prevista la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica tanto al ricorrente quanto all'autorità deputata a rappresentare in giudizio l'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore (prefettura, quando la violazione è stata accertata da organi appartenenti allo stato, alle regioni, province e comuni quando l'organo accertatore dipende da uno di detti enti).

Ma soprattutto è stata inserita una novità interessante sul fronte processuale: intanto fra la presentazione del ricorso e la fissazione dell'udienza, nel caso in cui la notificazione avvenga in Italia, il periodo non può essere superiore a 30 giorni (60 se il luogo di notifica si trova all'estero). Inoltre, là dove il ricorso contenga l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza dev'essere fissata entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso stesso.
Fermo restando, poi, che in linea generale l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione nella prima udienza non prima di aver sentiti l'autorità che ha emesso il provvedimento e il ricorrente.

Con questa importante modifica si  esclude che la sospensione venga  
adottata, come accade in moltissimi casi, con sistematicità e senza motivi apparenti.
In ogni caso, altro elemento di novità è che l'ordinanza di sospensione del provvedimento è ricorribile, con ricorso, al Tribunale.
Ancora, la sentenza, nel caso in cui il ricorso sia rigettato, deve prevedere la sanzione da pagare ed è immediatamente eseguibile.
Infine, la sentenza con cui il ricorso sia stato accolto o rigettato, dev'essere inviata, entro 30 giorni dal deposito, all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
Anche questa disposizione risolve i problemi nascenti appunto dalla mancata conoscenza dell'esito del ricorso da parte dell'organo accertatore, per dare corso a segnalazioni finalizzate alle comunicazioni valide per la detrazione del punteggio.

Fonte: Asaps.it

Commenti

Nome *
Inserisci l'e-mail per la verifica
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine
Invia commento